CORONAVIRUS – Albo gestori ambientali, i differimenti delle scadenze a causa dell’emergenza

Confartigianato Imprese di Viterbo informa che con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono entrate in vigore le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico il nostro Ufficio Ambiente & Sicurezza vuole segnalarvi quanto segue:

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. *
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
  5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
  6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 103, comma 2 – IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO:
LE AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO ED IL 15 APRILE CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ SINO AL 15 GIUGNO

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

  1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
    1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
    3. presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
    4. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. *

Art. 113 comma 1 lettera d – IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO:
LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO È PROROGATA AL 30 GIUGNO 2020

Inoltre si vuole informare che il Comitato nazionale dell’Albo sta predisponendo norme attuative specifiche delle quali verrà data tempestivamente comunicazione sul sito web https://www.albonazionalegestoriambientali.it .

A supporto di quanto già esposto, l’ufficio Ambiente & Sicurezza della Confartigianato Imprese di Viterbo rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento in materia ai seguenti recapiti 0761 337942 e all’indirizzo email elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it.