Riaperture, l’interpretazione della circolare emanata dal MIT

Il Ministero dell’Interno ha emanato nella giornata di sabato 24 aprile ha varato una circolare interpretativa relativa al DL “Riaperture” di cui si riportano di seguito le parti di interesse.

Ristorazione

In merito ai servizi di ristorazione (in cui rientrano oltre ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande anche pizzerie al taglio, pasticcerie, piadinerie, rosticcerie, gelaterie, etc.), la circolare del Ministero dell’Interno chiarisce che, a decorrere dal 26 aprile 2021, è consentito, in zona gialla, lo svolgimento dell’attività di consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5.00 e le ore 22.00.

Fino al 31 maggio p.v., relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (in primis bar e ristoranti), il mero servizio al banco (ovvero la consegna del prodotto da consumare) rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto.

Se ne deduce che in questi locali non è consentito in alcun caso il consumo al banco. Pertanto, il cliente che acquisti al banco i prodotti da consumare ai tavoli collocati all’aperto, all’esterno del locale, e trovi questi ultimi occupati dovrà allontanarsi dal locale, in quanto rimane vigente il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale (DPCM2marzo2021,art.27,co.2).

Analogamente, anche per le citate attività artigiane dell’alimentazione è consentito il consumo ai tavoli eventualmente disponibili all’aperto, all’esterno del locale, ma non il consumo sul posto all’ interno del locale medesimo.

Si ricorda, inoltre, che in ogni caso dopo le ore 18.00 è vietato consumare cibi e bevande anche nei luoghi pubblici come ad esempio strade, parchi, etc. (DPCM 2marzo2021, art.27, co.1).

Rimangono confermate le altre disposizionidelcitatoart.27delDPCM: il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto); è consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 22.00; per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche (codice Ateco 56.3), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

La circolare non fornisce ulteriori elementi rispetto alle attività di “mense e del catering continuativo su base contrattuale”. In attesa di ulteriori e opportuni chiarimenti, si ritiene che tali attività rimangano consentite come previsto dall’art.27,co.4, del DPCM citato (non espressamente modificato dal DL Riaperture), sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e nei limiti previsti dalle Linee guida vigenti (ovvero quelle allegate al DPCM del 2marzo).

Confartigianato è impegnata a sollecitare opportuni chiarimenti anche sull’esatta interpretazione delle disposizioni che si riferiscono al “consumo al tavolo all’aperto” e alle “strutture che consentano la consumazione all’aperto”, riportate rispettivamente all’art.4 del DL Riaperture e dalla circolare in commento.

Spostamenti

Si conferma che sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo tra regioni bianche e gialle. È invece vietato spostarsi in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa ad eccezione dei seguenti casi: per comprovate esigenze di lavoro, stato dinecessitàemotividisalute,perilrientroallapropriaresidenza,domicilioeabitazione, e se in possesso di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.

Viene confermata, inoltre, la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno, una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Viene aumentato da due a quattro il numero dei soggetti che possono effettuare tale spostamento e, come avveniva in precedenza, vengono esclusi dal computo i minori di  14 anni, e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

La suddetta possibilità di spostamento potrà avvenire solo nell’ambito del comune in zona arancione, mentre resta esclusa in zona rossa. Viene precisato che tali spostamenti potranno interessare anche territori regionali diversi collocati in zona gialla, a nulla rilevando l’eventuale attraversamento di regioni poste in zona arancione o rossa.

Controlli

La circolare del Ministero dà indicazioni agli organi territoriali di intensificare i controlli sulle attività interessate dal decreto legge per le quali vengono allentate le restrizioni (ad es. la ristorazione) soprattutto nelle aree interessate dalla presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico e da più intensi flussi di mobilità.