Presentazione telematica delle comunicazioni ASPI-COM

La riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto due nuove indennità di sostegno del reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria, l’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI che hanno sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, con requisiti ridotti e la disoccupazione speciale edile.
 
Con riferimento alle comunicazioni che il beneficiario di prestazioni in ambito ASpI è tenuto a dare all’Istituto nel corso della fruizione della prestazione, la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012 – in conformità ai commi 15 e 23 dell’art. 2 della richiamata legge n. 92 del 2012 – precisa che la sospensione e la ripresa delle prestazioni a seguito di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato avvengono d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 bis, comma 2 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e che pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS 56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione o lo sblocco dell’ultimo pagamento.
 
Peraltro, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni ha istituito l’obbligo per tutti i datori di lavoro dell’invio del modello telematico UNILAV, comunicazione unica da inoltrare per via telematica ai servizi competenti, nel caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Tali comunicazioni hanno validità anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali. L’implementazione dei servizi di inoltro del modello telematico UNILAV all’INPS ha reso possibile l’incrocio in tempo reale dei dati delle comunicazioni obbligatorie UNILAV con quelli delle domande di prestazione di disoccupazione allo scopo di accertare le cessazioni di rapporti di lavoro e di rilevare eventuali rioccupazioni.
 
La medesima circolare INPS n. 142/2012 prevede inoltre, l’obbligo per i beneficiari di prestazioni di disoccupazione che svolgono una attività autonoma o parasubordinata, di informare l’INPS del reddito annuo previsto per l’attività intrapresa entro un mese dall’inizio dell’attività, oltre che del reddito effettivamente percepito nell’anno di fruizione della prestazione a seguito della successiva denuncia fiscale dei redditi.

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