Pensioni: trattamenti pensionistici anticipati liquidati con penalizzazioni

Con messagio n. 5280 del’1 giugno 2014 l’INPS ha precisato che le disposizioni contenute nella legge n. 125/2013 entrata in vigore il 31 ottobre 2013, esplicano effetto sulle pensioni anticipate a decorrere dal 1° novembre 2013 mentre quelle contenute nella legge n. 147/2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, esplicano effetto sulle pensioni anticipate a decorrere dal 1° febbraio 2014 o dal 2° gennaio 2014 per i fondi che prevedono decorrenze infra-mese.

Al riguardo, si chiarisce che TUTTI i trattamenti pensionistici diretti liquidati dal 2012
con la penalizzazione possono essere RIDETERMINATI con effetto dal:
1° novembre 2013, se la riduzione deriva da periodi di astensione facoltativa per
maternità o da permessi per donazione di sangue ed emocomponenti;
1° febbraio 2014, o dal 2 gennaio 2014 per i fondi che prevedono decorrenze
infra-mese, se la riduzione deriva da permessi per legge n. 104/92.

I soggetti interessati, pertanto, possono presentare, PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE, istanza di RIESAME per ottenere la rideterminazione dell’importo del trattamento pensionistico e la restituzione di quanto già trattenuto. Per ottenere assistenza GRATUITA e Qualificata recarsi presso il Patronato INAPA o chiamare i numeri 0761337915/16/25