Niente Irap per le piccole imprese

 

Una sentenza della Corte di Cassazione esclude il pagamento del tributo regionale anche ad un’azienda artigiana
Il commento del segretario di Confartigianato imprese di Viterbo, Andrea De Simone

La Corte di Cassazione cambia le regole sul versamento dell’Irap per i piccoli imprenditori. Con l’ordinanza nr. 15249 del 24 giugno scorso, infatti, la Corte di Cassazione ha allargato l’esenzione del tributo regionale anche agli imprenditori che  non si avvalgono in modo stabile di lavoro altrui e svolgono la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali. La sezione tributaria ha riconosciuto che anche quando l’attività è produttiva di reddito d’impresa, può essere assente il requisito dell’autonoma organizzazione, indispensabile per l’applicazione dell’Irap. Una pronuncia che può avere effetti sul saldo 2009 e sull’acconto 2010, in scadenza proprio in questi giorni.
Dopo gli agenti di commercio ed i promotori finanziari, l’esclusione al pagamento del tributo arriva allora anche per un artigiano elettricista, senza dipendenti e collaboratori e con beni strumentali limitati.
“Adesso – commenta il segretario di Confartigianato imprese di Viterbo, Andrea De Simone –aspettiamo che l’Agenzia delle Entrate prenda atto dell’orientamento della Cassazione e diffonda una circolare che chiarisca che imprese prive di organizzazione sono esenti dall’IRAP. Si tratta di un’ordinanza che conferma quanto da tempo sostenuto a livello di giurisprudenza di merito: gli artigiani senza dipendenti e collaboratori devono, così come i professionisti, essere esentati dall’imposta. Chi è nel regime dei minimi – continua De Simone – è già esente, ma ci sono tanti artigiani che avevano i requisiti e hanno deciso di non accedere al regime semplificato e quelli che non hanno potuto optare  per questa soluzione perché superavano il limite di reddito anche di poco. Speriamo che non ci sia bisogno di aspettare l’arrivo delle singole ordinanze per le singole attività per stabilire che elettricisti, idraulici e pittori edili non devono pagare l’imposta sulle attività produttive”.
Intanto, Confartigianato imprese di Viterbo, sulla stessa linea della Confederazione, consiglia di versare l’Irap anche a chi rientra nella casisitica dell’ordinanza della Corte di Cassazione e poi fare istanza di rimborso in attesa che l’Agenzia delle Entrate si pronunci.

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. I principi, poiché è identica la questione, sono estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa.

  Rete Imprese Italia al fine di evitare defatiganti contenziosi ha richiesto una ulteriore presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate che, anche alla luce dei principi ormai consolidati della Suprema Corte, fornisca indirizzi operativi ai propri Uffici e agli operatori economici. Leggi la lettera inviata all’Agenzia delle Entrate.

 

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