Benessere, semplificazione per rifiuti pericolosi

 

 

Viterbo, 3 gennaio 2012

Decreto legge 6/12/2011 n.201 “salva-Italia”:
semplificazioni per rifiuti pericolosi infettivi prodotti dalle imprese del comparto del Benessere

 

 
L’articolo 40 del decreto legge “salva-Italia” sancisce delle significative semplificazioni inerenti al trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi infettivi per le imprese del comparto del benessere.
Tali semplificazioni concernono in particolare:
• Il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti sino all’impianto di smaltimento;
• L’adempimento degli obblighi in materia di contabilità ambientale.
 
La disposizione, che è già efficace ma dovrà essere convertita definitivamente in legge, stabilisce, infatti, che le imprese ed i lavoratori autonomi esercenti le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi a rischio infettivo (Codice europeo CER 18.01.03: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, garze e bende eccetera) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. Inoltre, la norma stabilisce che sia l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti sia l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti (tramite il MUD), si intendono assolti (anche ai fini del trasporto in conto proprio), attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, di copia dei formulari di trasporto (art. 193 del Decreto Legislativo n. 152/2006). La loro conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

La norma in questione – formulata a suo tempo con il contributo della Confederazione nell’ambito di un accordo di programma recepito solo dalla Provincie autonome di Trento  e di Bolzano –  va  valutata in modo positivo poiché attua, sia pure limitatamente ad uno specifico ambito merceologico e relativamente ad una particolare tipologia di rifiuti pericolosi, principi di semplificazione che la Confederazione sta perseguendo in materia ambientale.

Si noti che l’abolizione degli obblighi di tenuta di registri e di invio del Mud, disposta dall’articolo in esame, non esime le imprese, a legislazione invariata, dagli adempimenti – relativamente agli altri rifiuti prodotti – relativi al Sistema di tracciabilità elettronica SISTRI. Poiché, tuttavia, l’entrata in operatività di tale sistema è attualmente fissato – per le imprese fino a 10 dipendenti – in data (non definita) non antecedente al giugno 2012, vi è tempo per definire e chiarire più compiutamente tale aspetto.

 

 
     

 

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