Autocertificazione dei rischi: proroga al 31 dicembre 2012

 

  Viterbo, 7 agosto 2012  
 

Legge di conversione del decreto legge n. 57/2012
Confermato il rinvio dell’autocertificazione della valutazione dei rischi per le micro e piccole imprese al 31 dicembre 2012

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 la legge n. 101 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 , recante Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

La legge, confermando in via definitiva la novella (operata dal suddetto decreto n. 57) delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, consente alle micro e piccole imprese di avvalersi dell’autocertificazione della valutazione dei rischi sino al 31 dicembre 2012 (il termine originario era fissato al 30 giugno 2012). In particolare, il provvedimento interviene in via definitiva sul testo dell’art. 29, comma 5, secondo periodo, del Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, inerente alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti.

Il rinovellato art. 29, comma 5, consente perciò al datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi entro i 3 mesi successivi all’entrata in vigore del relativo decreto ministeriale (previsto dall’art. 6, comma 8, lettera f del Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ma non ancora emanato) recante le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, e comunque non oltre, come detto sopra, il prossimo 31 dicembre 2012.

 
 

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