Responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti di ritenute e iva

 

    Viterbo, 2 febbraio 2012  
 

Attenzione alle sanzioni previste

La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
La norma stabilisce che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate. La responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questo verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle prestazioni.
La responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce la documentazione attestante i corretti versamenti; L’attestazione dell’avvenuto adempimento dei detti obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei professionisti abilitati o dei Caf imprese. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza devono essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Gli adempimenti in capo al committente
La normativa subordina il pagamento del corrispettivo, dovuto dal committente all’appaltatore, all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; la norma prevede altresì la possibilità per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti documenti.
Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 5000 euro fino a 200000 euro); in tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

Ambito di applicazione della nuova normativa
La legge è applicabile ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici.

 

 

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