Obbligo della tenuta del registro dell’orario di lavoro, sempre consultabile

 

  Viterbo, 11 novembre 2013  
  La terza Sezione della Corte di Giustizia, nel maggio scorso – sentenza C 342/2012 – si è espressa sulla obbligatorietà e sulle modalità di tenuta del registro aziendale dell’orario di lavoro.
Chiamata a rispondere sulla natura delle informazioni di entrata, uscita, pausa…del lavoratore nel proprio ambiente di lavoro, la Corte si espressa come viene di seguito riportato.
1- L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, deve essere interpretato nel senso che un registro dell’orario di lavoro che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, le interruzioni o pause, rientra nella nozione di “dati personali”. E quindi, per effetto di quanto è contenuto nell’art. 17 della Direttiva, esiste l’obbligo per “il responsabile del trattamento dei dati personali di attuare misure tecniche e organizzative tese a garantire un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere…”.
2- La direttiva 95/46/CE deve essere interpretata nel senso che “non osta ad una normativa nazionale … di imporre al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione (dell’autorità di vigilanza e controllo sulle condizioni di lavoro, Nda) il registro dell’orario di lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario ai fini dell’esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell’applicazione della disciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro”.
La messa a disposizione “immediata” del registro, si legge nella sentenza della Corte di giustizia, “sarebbe (oltretutto) tale da evitare qualsiasi possibilità di alterazione dei dati-orari nel corso del lasso di tempo che separa la visita d’ispezione svolta (dall’Autorità di vigilanza) e il controllo effettivo dei dati da parte delle della stessa Autorità”.
 

 

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