IMU, i nuovi criteri per l’applicazione del tributo sui terreni agricoli

Cambiano nuovamente le regole dell’IMU per individuare i terreni agricoli esenti dal tributo, se situati nei comuni montani o parzialmente montani. Dopo la seconda sospensiva del TAR del Lazio, il Governo rivede i criteri per l’applicabilità dell’IMU sui terreni agricoli, con una clausola di salvaguardia per quei terreni che, per il 2014, erano esenti ai sensi del previgente decreto ministeriale 28 novembre 2014 e fissa al 10 febbraio 2015 il termine per il pagamento del tributo relativo al 2014

Come anticipato dal Consiglio dei Ministri con comunicato stampa n. 46 del 23 gennaio 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015 un nuovo decreto legge con cui sono modificati i criteri per individuare i terreni agricoli a cui si applica l’esenzione IMU riservata a quelli ricadenti nelle aree montane, superando  le problematiche sorte a seguito della sospensione dell’efficacia del previgente decreto ministeriale 28 novembre 2014, decretata dal Tar del Lazio.

Il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, in sintesi, prevede che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:
•    ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
•    ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014; tuttavia, per lo scorso anno non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

I NUOVI CRITERI PER INDIVIDUARE I TERRENI AGRICOLI ESENTI DA IMU
Il decreto legge n. 4/2015 “sgombra il campo“ dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, ed abbandona il criterio “dell’altitudine dal centro” che tanti dubbi aveva sollevato.
L’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, abroga infatti la disposizione che prevedeva l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli in base all’altitudine riportata nell’elenco dei comuni predisposto dall’ISTAT: è, quindi, abrogato l’articolo 4, comma 5-bis, decreto legge n. 16/2012, sulla base del quale è stato poi emanato il decreto ministeriale 28 novembre 2014, la cui efficacia è stata sospesa dal Tar del Lazio fino al 4 febbraio 2015 (si veda, News n. 7/2015).

I nuovi criteri per individuare i terreni esenti da IMU sono stabiliti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 4/2015. Essi sono collegati alla classificazione dei comuni, effettuata dall’ISTAT, come “totalmente montani” (T) o “parzialmente montani” (P).

Sono esenti da IMU:
–    i terreni agricoli, anche incolti, ubicati nei comuni “totalmente montani”, cioè classificati come “T” nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
–    i terreni agricoli, anche incolti, ubicati nei comuni “parzialmente montani” (cioè, classificati come “P” nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT)  a condizione che siano:
•    posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;
•    concessi in comodato o affitto da  coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) definiti tali ai sensi dell’articolo 1 decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Il criterio di esenzione ai fini fiscali non è più collegato, quindi, all’altitudine dal centro, come previsto dal decreto ministeriale 28 novembre 2014: il parametro utilizzato non è più, quindi, quello riferito all’altitudine sopra i 600, o compresa tra i 281 e 600 metri, o al di sotto dei 280 metri. Anche ai fini IMU, il criterio che guida per individuare l’esenzione dei terreni agricoli è  quello della classificazione del comune come:
– “T” (totalmente montano), da chiunque posseduto;
– “P” (parzialmente montano): in tal caso l’esenzione è riservata ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (anche in affitto o comodato).

I CRITERI DA UTILIZZARE PER IL 2014
Ai sensi dell’articolo 1, comma  3, del decreto legge n. 4/2014, i nuovi criteri (indicati nel paragrafo 1) si applicano anche per il 2014.
Tuttavia, il successivo comma 4 introduce una sorta di “clausola di salvaguardia”, mantenendo l’esenzione, esclusivamente per tale anno, per quei terreni agricoli per i quali l’IMU non era dovuta alla luce dei criteri previsti dal decreto ministeriale 28 novembre 2014.

In sostanza:
– se il terreno risultava esente da IMU in base al criterio dell’altitudine (ad esempio, perché collocato al di sopra dei 600 metri), ma è classificato dall’ISTAT come “P” (parzialmente montano), per il 2014 non deve comunque essere assoggettato ad imposta, ancorché posseduto da un soggetto diverso da coltivatore diretto o IAP.

Al contrario, può accadere che un terreno, non esente sulla base dei previgenti criteri (ad esempio, perché posto ad un’altitudine dal centro inferiore a 600 metri, e posseduto da soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP), risulta esente alla luce dei nuovi parametri, in quanto è classificato come “T” (totalmente montano): poiché i nuovi criteri si applicano anche per il 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 4/2014), per il terreno  in questione l’IMU non è dovuta.

LA SCADENZA PER IL VERSAMENTO PER IL 2014
L’IMU relativa al 2014, determinata secondo i nuovi criteri di cui al paragrafo 1, è dovuta entro il 10 febbraio 2015.

IL CALCOLO DEL TRIBUTO
Le regole per il calcolo del tributo rimangono invariate.

Per calcolare la base imponibile del tributo, si ricorda che l’articolo 13, comma 5, decreto legge 201/2011, stabilisce che il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui è applicato il moltiplicatore di 135. Per i coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore è pari a 75.
Quindi:

Base imponibile= reddito domenicale x 125% x 135
oppure
Base imponibile= reddito domenicale x 125% x 75 (solo per CD e IAP)

Inoltre, è applicabile la franchigia di euro 6.000 prevista dall’articolo 13, comma 8-bis, D.L. 201/2011, per i coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola che conducono direttamente il fondo e le ulteriori riduzioni d’imposta per  valori fino a 32.000 euro.

In particolare, si ricorda che l’agevolazione prevede:
–    l’applicazione dell’IMU solo sul valore eccedente i 6.000 euro;
–    l’applicazione delle seguenti riduzioni d’imposta:
–    riduzione IMU del 70% sul valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
–    riduzione IMU del 50% sul valore eccedente i 15.500 euro e fino a euro 25.500;
–    riduzione IMU del 25% sul valore eccedente i 25.500 e fino a euro 32.000.
Si ricorda che il codice tributo con cui effettuare il versamento è il 3914 (IMU – imposta municipale propria per i terreni – comune).

L’aliquota IMU
Si ritiene, come previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), che l’imposta per l’anno 2014 debba essere determinata tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, decreto legge n. 201/2011, a meno che nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.