Sicurezza nei luoghi di lavoro – Responsabilità datore di lavoro

La Corte di Cassazione con sentenza n. 46979 del novembre 2015, ha stabilito che per configurare la responsabilità del datore di lavoro, non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni, ma è sufficiente che l’evento sia causato dalla mancata adozione di misure generiche di cui all’articolo 2087 del Codice Civile.
Nel caso in oggetto, relativo ad un infortunio mortale di un lavoratore caduto da un’altezza inferiore ai 2 metri (sebbene l’art. 16 del DpR 164/1956 contempli solo cadute da altezze superiori ai 2 m), i Giudici hanno ritenuto responsabile il datore per mancata adozione di precauzioni atte a prevenire la caduta, specificando quindi l’esistenza di un obbligo generale di predisposizione di misure di sicurezza atte a prevenire cadute da qualunque altezza.
La Suprema Corte ha ritenuto prevalente il principio generale di diligenza e prudenza, gravante su chi ha una posizione di garanzia relativamente ad un’attività lavorativa, sul rispetto della singola norma specifica.