Congedo di maternità: nuovi aspetti della tutela genitoriale

L’Inps ha fornito chiarimenti riguardo alla tutela genitoriale, al fine di conciliare i tempi di vita-lavoro. Una novità interessante riguarda i periodi di congedo post-partum nei casi di parto “fortemente” prematuro (quelli che avvengono prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto, ovvero, prima dell’inizio del congedo ordinario), per le lavoratrici dipendenti e le iscritte alla Gestione separata. In tale ipotesi, il congedo si calcola aggiungendo ai tre mesi post-partum, i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto. Non occorre alcuna comunicazione all’Inps, se il parto prematuro avviene all’interno dei due mesi prima del parto, ovvero, quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato. La domanda di maternità, anche nei casi di parto molto prematuro, va integrata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

Altra novità riguarda il caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato. L’Inps ha infatti stabilito il diritto per la madre che ha ricoverato il neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo di maternità per tutto il periodo del ricovero e di riprendere il periodo di congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione dalla struttura di ricovero del bambino. La scelta della sospensione del congedo postparto, può essere richiesta solo una volta, per ogni figlio. La sospensione del congedo di maternità è fruibile anche in caso di adozione o affidamento del minore, ma soltanto per le lavoratrici dipendenti. Gli adempimenti nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps sono analoghi a quelli previsti in caso di ricovero del neonato, tranne l’attestazione medica, che ovviamente non deve essere prodotta in caso di adozione o affidamento.

E’ stato confermato il diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice e sono state fornite ulteriori istruzioni riguardo al regime fiscale della prestazione. Qualora l’indennità di maternità è stata percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, sarà assoggettata a tassazione ordinaria.