Moca (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti): ecco i chiarimenti applicazione D. Lgs. 29/2017

Dallo scorso 2 aprile è in vigore il Decreto Legislativo n.29/2017 che prevede sanzioni più severe per chi viola le norme contenute nel Regolamento 1935/2004 sulla sicurezza di materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA. Parliamo di piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, incarti, etichette, imballaggi che devono essere corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Analogo obbligo è previsto per l’utilizzazione, in sede di produzione o commercio degli alimenti, di MOCA, che è subordinata all’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. Pertanto, l’impresa dovrà essere fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato. Nella dichiarazione devono essere riportate tutte le informazioni che devono essere analizzate e valutate dalle imprese del settore alimentare che si assumono la responsabilità di porre il materiale a contatto con l’alimento. Nel decreto vengono di fatto praticamente accomunati nella medesima responsabilità per mancato rispetto delle disposizioni richiamate sia i produttori dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti che i semplici utilizzatori degli stessi, ossia gli alimentaristi.

Inoltre, la dichiarazione deve essere tempestivamente aggiornata quando cambiamenti significativi di fabbricazione determinino variazione di migrazione o quando si è in presenza di nuovi dati scientifici o di adeguamenti della legislazione attinente. La dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore non esclude quindi che il cliente utilizzatore effettui le dovute verifiche a conferma della completa idoneità, anche tecnologica del materiale, segnalando tempestivamente eventuali discordanze rispetto alle indicazioni fornite dal produttore.
La responsabilità dell’utilizzatore viene addebitata anche se proporzionalmente in relazione al ruolo svolto nella filiera, prevedendo una forbice tra minimo e massimo delle sanzioni. L’articolo 6 del Decreto n. 29/2017 introduce la previsione di un obbligo per gli operatori del settore dei MOCA, con esclusione degli utilizzatori degli stessi, di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA, per creare un’anagrafica di settore, è opportuno che il produttore alimentare prima dell’acquisto dei MOCA verifichi che l’impresa fornitrice abbia assolto tale obbligo per evitare corresponsabilità.