INAIL, obbligo comunicazione per infortuni anche brevi

Confartigianato Viterbo - Ambiente e sicurezza

Dal 12 ottobre scorso è scattato per il datore di lavoro l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative su tale obbligo previsto dall’art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017.
Si precisa che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della classica denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e smi. L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53.
Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge l’Inail ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto – Guide e manuali operativi”.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento. La violazione di tale obbligo di comunicazione degli infortuni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008 – TUSSL).