Fgas e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, ecco tutte le novità per chi li acquista

Gas fluorurati, in arrivo diverse novità per i venditori che gli acquirenti di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono. Dal 25 luglio 2019, infatti, entrano in vigore le disposizioni dell’articolo 16 del Dpr 146. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas (tra cui i condizionatori) devono comunicare alla banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti, o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti fgas devono comunicare alla banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) tipologia di apparecchiatura;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell’acquirente;

d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Se il venditore fornisce anche l’installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore stesso.